AREA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Aggiornata al 31.10.2022 A partire dal 12 ottobre 2017, nel numero complessivo degli infortuni sono incluse anche le comunicazioni obbligatorie, ai soli fini statistici e informativi, degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un girno, escluso quello dell'evento, effettuate da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari (compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private): art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi (Circolare Inail n.42/2017). Nei report della sezione “Infortuni definiti”, le comunicazioni obbligatorie sono state inserite nella colonna “Franchigie”. Sezione Casalinghe: dal 1 gennaio 2019, la tutela assicurativa copre gli infortuni da cui sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 per cento (era il 27 per cento fino al 31 dicembre 2018) In quest'area tematica sono riportate le informazioni relative ai rami Infortuni e Malattie professionali per l'ultimo quinquennio disponibile, con aggregazione provinciale, regionale, territoriale e nazionale; per gli infortuni si scende anche a livello comunale. Sia gli infortuni sia le malattie professionali sono articolati in tre sotto rami: Denunciati, Definiti e Indennizzati. INFORTUNI A) Il sotto ramo Infortuni Denunciati (anche quello Definiti e Indennizzati) è distinto in: